Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 204 Comparizione personale

1 Le parti devono comparire personalmente all’udienza di conciliazione.

2 Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.

3 Non è tenuto a comparire personalmente e può farsi rappresentare:

a.
chi è domiciliato fuori Cantone o all’estero;
b.
chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
c.
nelle controversie secondo l’articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l’amministratore dell’immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione.

4 La controparte dev’essere previamente informata della rappresentanza.

Art. 205 Confidentiality of proceedings

1 The statements of the parties may not be recorded or used subsequently in court proceedings.

2 The use of the statements in the case of a proposed judgment or a decision by the conciliation authority is reserved.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.