Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 187 Presentazione della perizia

1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta.

2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176.

3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.

4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.

Art. 188 Default and inadequate performance

1 If the expert does not submit his or her opinion on time, the court may revoke the mandate and instruct another expert.

2 If an opinion is incomplete, unclear or insufficiently reasoned, the court may at the request of a party or ex officio order that the opinion be completed or explained, or it may call in another expert.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.