Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 160 Obbligo di cooperazione

1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all’assunzione delle prove. Devono in particolare:

a.
in qualità di parte o testimone, dire la verità;
b.56
produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 200957 sui consulenti in brevetti;
c.
tollerare l’ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.

2 Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all’obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.

3 I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.

56 Nuovo testo giusta n. I 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

57 RS 935.62

Art. 161 Advice

1 The court shall advise the parties and third parties of their duty to cooperate, the right to refuse to cooperate and the consequences of default.

2 The court may not consider the evidence taken if parties or third parties have not been advised of their right to refuse to cooperate unless the person concerned consents or his or her refusal would not have been justified.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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