Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 139 Notificazione per via elettronica

1 Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201653 sulla firma elettronica.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
la firma da utilizzare;
b.
il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
c.
le modalità di trasmissione;
d.
il momento in cui la citazione, l’ordinanza o la decisione è considerata notificata.

52 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

53 RS 943.03

Art. 140 Domicile for service

The court may instruct parties with domicile or registered office abroad to provide a domicile for service in Switzerland.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.