Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 27 Procedura civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie

1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

a.
il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;
b.
le spese processuali sono a carico del Cantone;
c.
alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
d.
la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.

2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.

Art. 123 Reimbursement

1 A party must reimburse the legal aid received as soon as he or she is in a position to do so.

2 The canton's claim prescribes 10 years after the close of proceedings.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.