1 Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all’opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l’avvio della procedura di esame. Se l’avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2 Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
1 On receiving a notification of a planned concentration of undertakings (Art. 9), the Competition Commission decides if there are grounds for conducting an investigation. The Competition Commission notifies the undertakings concerned of the opening of an investigation within one month of receiving the notification. If no such notice is given within that time period, the concentration may be implemented without reservation.
2 The undertakings concerned must refrain from implementing the concentration for one month following the notification unless the Competition Commission has at their request authorised them to do so for good cause.
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