1 I dati personali non possono essere comunicati all’estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all’estero soltanto se:
3 L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 26) deve essere informato sulle garanzie date conformemente al capoverso 2 lettera a e sulle regole di protezione dei dati conformemente al capoverso 2 lettera g. Il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare.
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
1 Personal data may not be disclosed abroad if the privacy of the data subjects would be seriously endangered thereby, in particular due to the absence of legislation that guarantees adequate protection.
2 In the absence of legislation that guarantees adequate protection, personal data may be disclosed abroad only if:
3 The Federal Data Protection and Information Commissioner (the Commissioner, Art. 26) must be informed of the safeguards under paragraph 2 letter a and the data protection rules under paragraph 2 letter g. The Federal Council regulates the details of this duty to provide information.
11 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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