Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 973e II. Effetti

1 Il debitore di un diritto valore registrato ha il diritto e l’obbligo di adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legittimato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adeguamento del registro.

2 Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal registro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.

3 Chi, qualora al momento dell’acquisto non gli sia imputabile mala fede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l’alienante non aveva la facoltà di disporre del diritto valore registrato.

4 Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore registrato soltanto le eccezioni che:

1.
sono dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;
2.
gli spettano personalmente contro l’attuale creditore del diritto valore registrato; o
3.
sono dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore anteriore del diritto valore registrato, quando quello attuale, acquistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.

807 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Art. 973f III. Transfer

1 The transfer of the ledger-based security is subject to the provisions of the registration agreement.

2 If the creditor of a ledger-based security is declared bankrupt, if his or her property is distrained or if a debt restructuring moratorium is authorised, the creditor's decisions regarding ledger-based securities are legally binding and effective against third parties, provided that they

1.
were made beforehand;
2.
have become irrevocable under the rules of the securities ledger or another trading facility; and
3.
were actually recorded in the securities ledger within 24 hours.

3 When a bona fide acquirer of a certificated security and a bona fide acquirer of the ledger-based security have a conflicting claim to the same right, the former takes precedence over the latter.

809 Inserted by No I 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.