Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 815 VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

1 L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

2 Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.

3 I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.

4 Se tali persone sono state nominate dall’assemblea dei soci, quest’ultima deve essere immediatamente convocata.

5 Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Art. 816 VIII. Nullity of decisions

Decisions made by the managing directors are subject mutatis mutandis to the same grounds for nullity as resolutions of the general meeting of a company limited by shares.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.