Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 729b b. Relazione di revisione

1 L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1.
un cenno alla natura limitata della revisione;
2.
un parere sul risultato della verifica;
3.
indicazioni sull’indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all’attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare;
4.
indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.

2 La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.

Art. 729c c. Duty to notify

If the company is obviously overindebted and the board of directors fails to notify the court, then the external auditor will notify the court.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.