Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 715a 5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

1 Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società.

2 In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli.

3 Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su affari determinati.

4 Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti.

5 Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d’amministrazione.

6 Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d’amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.

577 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 716 1. In general

1 The board of directors may pass resolutions on all matters not reserved to the general meeting by law or the articles of association.

2 The board of directors shall manage the business of the company, unless responsibility for such management has been delegated.

576 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.