Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 685b a. Condizioni del rifiuto

1 La società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all’alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda.

2 Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell’indipendenza economica dell’impresa.

3 La società può inoltre rifiutare l’iscrizione nel libro delle azioni se l’acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

4 Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la società può respingere la domanda d’approvazione soltanto se offre all’acquirente di assumere le azioni al loro valore reale.

5 L’acquirente466 può richiedere che il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede determini il valore reale. Le spese di stima sono a carico della società.

6 Se l’acquirente non respinge l’offerta d’assunzione nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale, l’offerta si considera accettata.

7 Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la trasferibilità.

465 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

466 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

Art. 685c b. Effect

1 Where the consent required for transfer of shares is not given, the ownership of the shares and all attendant rights remain with the alienator.

2 In the case of acquisition of shares by inheritance, division of estate, matrimonial property law or compulsory execution, ownership and the attendant pecuniary rights pass to the acquirer immediately, whereas the attendant participation rights pass to him only when the company has given its consent.

3 Where the company fails to refuse the request for consent within three months of receipt or refuses it without just cause, consent is deemed to have been given.

465 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.