Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 676 III. Interessi per il periodo d’avviamento

1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d’impianto dell’impresa e fino al principio dell’esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d’impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.

2 Se l’impresa è ampliata mediante l’emissione di nuove azioni, la deliberazione d’aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d’impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell’esercizio dell’impresa ampliata.

Art. 677 IV. Shares of profits paid to board members

Shares of the profit may be paid to members of the board of directors only out of the disposable profit and only after the allocation to the legal reserve has been made and a dividend of 5 per cent or a higher percentage laid down by the articles of association has been paid to the shareholders.

453 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.