Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 656b II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

1 L’ammontare del capitale di partecipazione costituito da buoni di partecipazione quotati in borsa non può eccedere il decuplo del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L’ammontare residuo del capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

2 Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili.

3 Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario quando si tratta di:

1.
costituire la riserva legale da utili;
2.
impiegare le riserve legali da capitale e le riserve legali da utili;
3.
accertare l’esistenza di un bilancio in disavanzo o di una perdita di capitale;
4.
definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale;
5.
determinare il limite inferiore e superiore del margine di variazione del capitale.

4 I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i partecipanti nei seguenti casi:

1.
l’istituzione di una verifica speciale nel caso in cui l’assemblea generale abbia respinto tale proposta;
2.
lo scioglimento della società per sentenza del giudice;
3.
l’annuncio dell’avente diritto economico secondo l’articolo 697j.

5 I valori soglia vanno calcolati in base:

1.
alle azioni emesse, per l’acquisto di azioni proprie;
2.
ai buoni di partecipazione emessi, per l’acquisto di propri buoni di partecipazione.

6 Essi vanno calcolati esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:

1.
il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea generale;
2.
il diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e il diritto di proposta.

413 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 656c 1. In general

1 Participation certificate holders have no right to vote and, unless otherwise provided by the articles of association, none of the rights associated therewith.

2 Rights associated with the right to vote are the right to convene a general meeting, the right to attend such a meeting, the right to information, the right of inspection and the right to table agenda items and motions.415

3 Subject to the same requirements as the shareholder, the participation certificate holder has the right to instigate a special investigation. If the articles of association do not provide for any more far-reaching rights, the participation certificate holder may submit a written request for information, access to documents or the instigation of a special investigation to the general meeting.416

414 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

415 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

416 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.