Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1170 a. Comunione unica

1 L’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:

1.
la sospensione del pagamento d’interessi per cinque anni al più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;
2.
la remissione d’interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni;
3.
la riduzione del tasso dell’interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d’interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell’esercizio, l’una e l’altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
4.
la proroga, di dieci anni al più, del termine d’ammortamento, sia mediante riduzione dell’annualità, sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
5.
la sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
6.
l’autorizzazione d’un rimborso anticipato del capitale;
7.
la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all’impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse;
8.
l’approvazione della modificazione delle clausole che limitano l’emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale;
9.
l’approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.

2 Dette misure possono essere combinate.

Art. 1171 b. In the case of several communities of creditors

1 Where there is more than one community of creditors, the borrower may propose one or more of the measures described in the previous Article to the different communities of creditors simultaneously, subject to the proviso that, where one such measure is proposed, it will be valid only if accepted by all the communities of creditors and that in addition, where two or more such measures are proposed, the validity of each measure is conditional on acceptance of all the others.

2 Proposals are deemed accepted where they obtain the consent of persons representing at least two-thirds of the bond capital in circulation of all such communities of creditors combined and at the same time are accepted by a majority of the communities of creditors and, within each community of creditors, by at least a simple majority of the bond capital represented.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.