Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1105 6. Designazione del prenditore

1 L’assegno bancario può essere pagabile:

a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»;

a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;

al portatore.

2 L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

3 L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 1106 7. Interest comment

An interest comment appended to the cheque is deemed unwritten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.