Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1036 c. Contenuto

1 Il protesto contiene:

1.
il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
2.
la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d’adempiere la prestazione cambiaria o ch’essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
3.
l’indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
4.
la sottoscrizione della persona o dell’ufficio pubblico che ha steso il protesto.

2 In caso di pagamento parziale dev’esserne fatta menzione nel protesto.

3 Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l’accettazione richieda ch’essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.

Art. 1037 d. Form

1 The protest is made on a separate sheet attached to the bill of exchange.

2 Where the protest involves the presentation of several duplicates of the same bill of exchange or presentation of the original instrument and a copy of it, it is sufficient if the protest is attached to one of the duplicates or to the original bill.

3 A note to the effect that the protest is attached to one of the duplicates or to the original instrument must be made on the remaining duplicates or the copy.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.