I Cantoni verificano periodicamente la gestione dei dati secondo gli articoli 83 e 84 come pure la sicurezza dei dati a sensi dell’articolo 85.
The cantons shall periodically monitor the management of data under Articles 83 and 84 and data security under Article 85.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.