Se le spese d’attuazione di provvedimenti previsti non superano il credito concesso di più di un quarto, i costi suppletivi possono essere decretati dai dipartimenti o dagli uffici federali competenti, nell’ambito delle loro competenze finanziarie.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° lug. 1988 (RU 1988 959).
Übersteigen die Kosten von beschlossenen Massnahmen den bewilligten Kredit um nicht mehr als einen Viertel, so können die zuständigen Departemente oder Bundesämter im Rahmen ihrer Finanzkompetenzen die Mehrkosten beschliessen.
18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. April 1987, in Kraft seit 1. Juli 1988 (AS 1988 959).
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