1 Le agevolazioni e le possibilità di ridurre le indicazioni nel prospetto sono indicate negli allegati 1–5. Se è concessa un’agevolazione, si può rinunciare alla relativa indicazione.
2 Gli emittenti ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c LSerFi sono emittenti che al momento dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione:
3 Le agevolazioni e le possibilità di ridurre il contenuto del prospetto secondo il presente articolo possono essere richieste, anziché dall’emittente, da un garante o da un prestatore di cauzioni che adempie le condizioni di cui al capoverso 2.
4 In caso di ripetute sanzioni inflitte all’emittente a causa di una violazione grave degli obblighi connessi con il mantenimento dell’ammissione al commercio, l’organo di verifica può negare il ricorso alle agevolazioni e alle possibilità di ridurre il contenuto del prospetto.
1 Erleichterungen sowie Kürzungsmöglichkeiten in Bezug auf Angaben im Prospekt sind in den Anhängen 1–5 gekennzeichnet. Wird eine Erleichterung gewährt, so kann auf die betreffende Angabe verzichtet werden.
2 Emittenten im Sinne von Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe c FIDLEG sind Emittenten, die zum Zeitpunkt des öffentlichen Angebots oder der Zulassung zum Handel der betreffenden Effekte:
3 Anstelle des Emittenten können die Erleichterungen sowie Kürzungsmöglichkeiten nach diesem Artikel auch von einem Garantie- oder Sicherheitengeber beansprucht werden, sofern er die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt.
4 Bei einer wiederholten Sanktionierung des Emittenten aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung von Pflichten zur Aufrechterhaltung der Handelszulassung kann die Prüfstelle die Berufung auf Erleichterungen sowie Kürzungsmöglichkeiten verwehren.
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