Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel

941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)

941.411 Sprengstoffverordnung vom 27. November 2000 (SprstV)

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Art. 75 Requisiti edilizi minimi; aerazione

1 Gli edifici adibiti a deposito o magazzino comportano un solo piano. Oltre alla porta d’entrata e ai canali d’aerazione non hanno altre aperture.

2 Sono aerati. I canali d’aerazione sono posati in forma di Z e in pendenza montante verso l’interno. All’esterno e al punto di raccordo con il ramo montante sono muniti di una griglia fissa; inoltre, l’apertura esterna è munita di una lastra di protezione (cfr. allegati 8.2 e 9.1).

3 Nei depositi in cemento armato, le pareti esterne, le solette e i pavimenti hanno uno spessore minimo di 15 cm e le pareti divisorie di almeno 10 cm.

4 Nel caso dei magazzini, lo spessore del cemento armato può essere ridotto di 5 cm; le pareti divisorie possono essere costruite con altro materiale ignifugo di almeno 4 cm di spessore. Per i magazzini di imprese fisse, come per esempio cave di ghiaia o di pietra e cementifici, è applicabile il capoverso 3.

5 I requisiti relativi alla qualità del calcestruzzo e all’armatura minima indicati nell’allegato 8.1 devono essere rispettati anche per i depositi e i magazzini sotterranei o interrati. Per quelli costruiti nella roccia compatta, soltanto la parete frontale deve essere di cemento armato.

6 I depositi e i magazzini possono essere costruiti con elementi di calcestruzzo prefabbricati, se i singoli elementi presentano la qualità, lo spessore e l’armatura prescritti e le dimensioni di detti elementi non sono inferiori a 2 × 2 m; gli elementi devono potere essere fissati solidamente gli uni agli altri con viti.

7 Altri tipi di costruzione sono ammessi soltanto se sono in grado di proteggere gli esplosivi contro il furto, il fuoco, le intemperie e gli influssi elettrostatici con la stessa efficacia delle costruzioni in cemento armato.

Art. 75 Bauliche Mindestanforderungen; Belüftung

1 Lager- und Magazingebäude dürfen nur eingeschossig ausgeführt werden. Sie dürfen ausser der Eingangstüre und den Lüftungskanälen keine Öffnung aufweisen.

2 Sie müssen belüftet sein. Lüftungskanäle sind Z-förmig und nach innen ansteigend anzulegen. Sie sind aussen und beim übergang zum steigenden Schenkel fest zu vergittern; die äussere öffnung ist zudem mit einer Schutzkappe zu versehen (siehe Anhänge 8.2 und 9.1).

3 Lager aus Stahlbeton müssen mindestens 15 cm starke Aussenwände, Decken und Sohlen sowie 10 cm starke Trennwände aufweisen.

4 Bei Magazinen darf die Betonstärke um 5 cm vermindert werden; die Trennwände können aus anderen feuerwiderständigen Baustoffen von mindestens 4 cm Stärke bestehen. Für Magazine ortsgebundener Betriebe, wie z. B. Kieswerke, Steinbrüche und Zementfabriken gilt Absatz 3.

5 Die im Anhang 8.1 angegebene Betonqualität und Mindestarmierung gilt auch bei unterirdischen oder eingegrabenen Lagern und Magazinen. In standfestem Fels muss nur die Stirnwand aus Stahlbeton bestehen.

6 Lager und Magazine dürfen aus vorfabrizierten Betonelementen erstellt werden, wenn die einzelnen Elemente die vorgeschriebene Qualität, Stärke und Armierung aufweisen und nicht kleiner sind als 2 × 2 m; sie müssen innen miteinander fest verschraubbar sein.

7 Andere Bauarten sind nur zulässig, wenn sie die Sprengmittel gegen Diebstahl, Feuer, Witterungs- und elektrostatische Einflüsse ebenso zu sichern vermögen wie Bauten aus Stahlbeton.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.