Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel

941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)

941.411 Sprengstoffverordnung vom 27. November 2000 (SprstV)

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Art. 101 Misure di sicurezza in caso di temporale

1 Se vi è il rischio che un fulmine possa provocare un innesco non voluto, occorre adottare adeguate misure di sicurezza, come la scelta del sistema d’innesco oppure l’impiego di un servizio d’allarme.

2 Le cariche già pronte e provviste di detonatore elettrico vanno fatte brillare il più rapidamente possibile, rispettando le prescrizioni di sicurezza e quelle sui segnali d’avvertimento. Se questo non è più possibile, il luogo di brillamento deve essere abbandonato e l’accesso alla zona sbarrato fino alla fine del temporale.

3 Nel caso di opere sotterranee, si tiene conto della distanza fra il luogo di brillamento e il portale, della profondità come pure delle installazioni di galleria, come condutture per aria e acqua, impianti di ventilazione e binari.

Art. 101 Sicherheitsmassnahmen bei Gewittern

1 Besteht die Gefahr einer ungewollten Zündung durch Blitzschlag, sind entsprechende Sicherheitsmassnahmen, wie Wahl des Zündsystems oder Einsatz eines Warndienstes, zu ergreifen.

2 Bereits fertige und mit elektrischen Sprengzündern versehene Ladungen sind unter Beachtung der Absperr- und Warnvorschriften schnellstens zu zünden. Ist das nicht mehr möglich, so muss die Sprengstelle verlassen und abgesperrt werden, bis das Gewitter vorüber ist.

3 Bei Untertagbauten sind der Entfernung der Sprengstelle zum Portal und ihrer Gebirgsüberdeckung sowie den Stolleneinrichtungen, wie Leitungen für Luft und Wasser, Ventilations- und Geleiseanlagen, Rechnung zu tragen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.