1 Per campione si intende un oggetto, un pezzo o qualsiasi tipo di prelievo dello stesso materiale che non corrisponde né a un lotto né a un prodotto della fusione.
2 Per la determinazione del titolo su campioni si applicano le aliquote di cui all’allegato.
3 L’emolumento copre la quantità di analisi necessarie alla determinazione del titolo su un singolo campione.
4 Per determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti si intendono le analisi per la valutazione della conformità del titolo legale eseguite su un singolo metallo analizzato.
5 Per le analisi di arbitraggio l’emolumento per la determinazione del titolo è raddoppiato.
6 Per le determinazioni del titolo che non possono essere effettuate con metodi d’analisi standardizzati, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
1 Als Muster gilt ein Gegenstand, ein Stück oder jede Art von Probenahme aus einem und demselben Material, die weder einem Los noch einem Schmelzprodukt entspricht.
2 Für die Feingehaltsbestimmung auf Mustern gelten die Gebührenansätze gemäss Anhang.
3 Die Gebühr deckt die Anzahl Analysen, die für die Feingehaltsbestimmung des jeweiligen Musters notwendig sind.
4 Unter Feingehaltsbestimmungen mit reduziertem Prüfaufwand fallen Analysen zur Konformitätsbewertung des gesetzlichen Feingehaltes auf einem einzigen analysierten Metall.
5 Bei Schiedsanalysen wird die Gebühr für die Feingehaltsbestimmung verdoppelt.
6 Für Feingehaltsbestimmungen, die nicht mit standardisierten Prüfmethoden erfolgen können, werden Gebühren nach Zeitaufwand verrechnet.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.