Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 93 Industrie und Gewerbe

935.621 Ordinanza dell' 11 maggio 2011 sui consulenti in brevetti (OCBr)

935.621 Patentanwaltsverordnung vom 11. Mai 2011 (PAV)

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Art. 34 Fascicolo degli atti

1 Il fascicolo degli atti è conservato per cinque anni dalla cancellazione di un’iscrizione nel registro o per cinque anni dal momento in cui una domanda di registrazione è stata respinta.

2 Possono consultare il fascicolo degli atti:

a.
le persone iscritte nel registro;
b.
terzi che giustificano un interesse.

Art. 34 Aktenheft

1 Das Aktenheft wird während fünf Jahren nach Löschung einer Eintragung im Register oder während fünf Jahren nach Abweisung eines Antrags auf Eintragung aufbewahrt.

2 In das Aktenheft können Einsicht nehmen:

a.
die in das Register eingetragene Person;
b.
Dritte, die ein begründetes Interesse nachweisen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.