Le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari applicano la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari, sempre che il compito non sia stato affidato all’UFAG.
Die kantonalen Lebensmittelkontrollbehörden vollziehen diese Verordnung nach der Lebensmittelgesetzgebung, soweit damit nicht das BLW betraut ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.