Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 85 Caso di epizoozia

1 In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto.330

2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
l’apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
b.
l’uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell’effettivo331 sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
c.
l’eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
d.
il sequestro o l’uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, pollame e conigli, se si suppone che possano propagare l’epizoozia;
e.
la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

2bis Nel caso degli animali acquatici può, in deroga al capoverso 2 lettera b, autorizzare la macellazione ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza.332

2ter In deroga al capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può, d’intesa con l’USAV, rinunciare all’uccisione degli animali seguenti, a condizione che si possa presumere che i provvedimenti adottati evitino la diffusione dell’epizoozia ad altri animali:

a.
animali di specie rare o protette;
b.
animali tenuti per scopi scientifici;
c.
animali che hanno un valore genetico particolare.333

3 D’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.

330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

331 Nuovo termine giusta il n. 1 dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

332 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

333 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 86 Epidemiologische Abklärungen und Berichterstattung

1 Der Kantonstierarzt trifft Abklärungen zum mutmasslichen Zeitpunkt der Infektion, zur Infektionsquelle und zu möglichen Verschleppungen des Seuchenerregers durch den Tier‑, Waren- und Personenverkehr.

2 Er ermittelt ansteckungsverdächtige Tiere und verhängt über die Bestände, in denen sich solche Tiere befinden, die Massnahmen nach Artikel 84.

2bis Die verschärfte Sperre nach Artikel 84 Absatz 2 Buchstabe a kann nach fünf Tagen in eine einfache Sperre 2. Grades umgewandelt werden, wenn keine klinischen Symptome erkennbar sind.327

3 Die Kantonstierärzte und das BLV informieren einander laufend über die durchgeführten Erhebungen und die getroffenen Massnahmen.

327 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.