Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 65

1 Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all’USAV su tutti i casi di epizoozia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

2 Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta allʼUSAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.298

3 LʼUSAV pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale dʼinformazione. Questʼultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.299

297 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

298 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

299 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

Art. 65a

293 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Nov. 2006 (AS 2006 5217). Aufgehoben durch Anhang 3 Ziff. II 8 der V vom 6. Juni 2014 über die Informationssysteme für den öffentlichen Veterinärdienst, mit Wirkung seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1691).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.