Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 63 Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica

Il veterinario ufficiale, l’assistente specializzato ufficiale, l’ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un’epizoozia:296

a.
effettuano immediatamente un’analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;
b.
prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un’epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia;
c.
svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l’origine dell’infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d’incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo;
d.
notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un’epizoozia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

296 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Art. 64 Erste Massnahmen des Kantonstierarztes

1 Der Kantonstierarzt hat sich bei Verdacht oder Feststellung der Seuche sofort über die Lage zu unterrichten, eine epidemiologische Untersuchung durchzuführen und die bereits getroffenen Massnahmen zu bestätigen, abzuändern oder zu ergänzen.

2 Er meldet dem BLV telefonisch die Feststellung und die Verdachtsfälle von hochansteckenden Seuchen sowie die Seuchenfälle, die eine grosse Ausdehnung anzunehmen drohen.

3 Ist beim Ausbruch einer Seuche eine Ausbreitung über die Kantonsgrenze hinaus zu befürchten, so hat der Kantonstierarzt die Kantonstierärzte der gefährdeten Kantone unverzüglich zu benachrichtigen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.