Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 61 Obbligo di notifica

1 Chi detiene, custodisce o cura animali ha l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

1bis ...292

2 Lʼobbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici dʼinseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.293

3 In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all’ispettore degli apiari.

4 I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l’obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un’epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

5 I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione.294

6 I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l’obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un’epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.295

292 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 1998 (RU 1998 1575). Abrogato dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2069).

293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997).

294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

295 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014 (RU 2014 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 62 Erste Massnahmen des Tierhalters und des Tierarztes

1 Wer eine Tierseuche feststellt oder Verdacht auf deren Vorhandensein hegt, hat bis zur amtstierärztlichen Abklärung alles vorzukehren, um eine Seuchenverschleppung zu verhindern. Insbesondere hat jeglicher Verkehr von Tieren vom und zum Seuchen- oder Verdachtsherd zu unterbleiben.

2 Der Tierarzt ist verpflichtet, einen Seuchenfall oder Seuchenverdacht unverzüglich dem amtlichen Tierarzt zu melden oder selbst abzuklären und diesem seinen Befund mitzuteilen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.