Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 59

1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato; essi devono prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani e per garantire la biosicurezza all’interno della loro azienda detentrice di animali.287

1bis Nella loro azienda detentrice di animali spetta loro garantire che terzi rispettino le misure di cui al capoverso 1.288

2 Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell’attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l’analisi degli animali, la registrazione, l’identificazione, la vaccinazione, l’uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile lʼinfrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e allʼimmobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.289

3 Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l’apiario diventi una fonte di propagazione di epizoozie. Le arnie devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.290

286 Introdotta dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

288 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

290 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 59a Zusätzliche Pflichten der Schlachtbetriebe

Die Schlachtbetriebe müssen sicherstellen, dass die Fleischkontrolle die für die Tierseuchenüberwachung nach Artikel 76a notwendigen Proben unter angemessenen Bedingungen entnehmen kann. Sie sorgen insbesondere für die baulichen und betrieblichen Voraussetzungen für die Probenahme, sind bei der Probenahme behilflich und ermöglichen der Fleischkontrolle die Nutzung ihrer Betriebssoftware.

284 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.