1 La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di stoccaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54.
2 Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettere a–c sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di stoccaggio del seme.
278 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
1 Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über die seuchenpolizeilichen Anforderungen an:
2 Der Kantonstierarzt hat folgende Aufgaben:
3 Er kann zur Erhaltung hochwertigen Erbgutes Ausnahmebewilligungen zur Gewinnung und Übertragung von Eizellen oder Embryonen von Spendertieren erteilen, die möglicherweise Träger einer übertragbaren Krankheit sind. Er setzt die sichernden seuchenpolizeilichen Bedingungen und Auflagen fest.
273 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
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