Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 54 Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di stoccaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme

1 Le stazioni di inseminazione, i centri di stoccaggio del seme, i laboratori di separazione e altri impianti di trasformazione del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all’interno delle aziende né, mediante l’utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2 Chi dirige una stazione di inseminazione, un centro di stoccaggio del seme, un laboratorio di separazione o un altro impianto di trasformazione del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

a.
edifica il centro di stoccaggio del seme, la stazione di inseminazione, il laboratorio di separazione o altri impianti di trasformazione del seme e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;
b.
avvalendosi di strutture edilizie appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, la trasformazione del seme, lo stoccaggio del seme e la detenzione degli animali;
c.
adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;
d.
provvede affinché nei centri di stoccaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di stoccaggio del seme autorizzati ai sensi dell’articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
e.
dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
f.
dispone l’esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione e l’esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

272 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 55

1 Wer Samen gewinnt, verarbeitet, lagert, abgibt oder überträgt, hat darüber Auf-zeichnungen zu führen.266

1bis Wer Samen ausserhalb einer Besamungsstation lagert, hat die Aufzeichnungen jährlich dem Kantonstierarzt zu übermitteln. Von dieser Pflicht ausgenommen sind:267

a.
Besamungstechniker und Tierärzte, die Samen ausschliesslich über eine schweizerische Besamungsstation beziehen;
b.268
Tierhalter, die über eine Bewilligung nach Artikel 51a Absatz 1 Buchstabe b verfügen;
c.
Depotstellen, die als befristetes Zwischenlager für Schweinesperma dienen.269

2 Die Unterlagen sind drei Jahre aufzubewahren und den seuchenpolizeilichen Organen auf Verlangen vorzuweisen.

265 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

266 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

267 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

268 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

269 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. April 2003, in Kraft seit 1. Mai 2003 (AS 2003 956).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.