Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 52 Raccolta e preparazione del seme

1 La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

2 Il seme per l’inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

3 Nella misura in cui le disposizioni dell’articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:

a.
all’inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
b.
all’inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrice di animali270.

4 Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.

270 Nuovi termini giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Art. 53 Durchführung der künstlichen Besamung

Samen übertragen dürfen Tierärzte sowie Personen, die über eine der Bewilligungen nach Artikel 51a Absatz 1 verfügen.

263 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.