Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 312c Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l’USAV

1 I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).

2 Essi notificano regolarmente ad ALIS i seguenti dati:

a.
la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
b.
i risultati di queste analisi;
c.
il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l’indirizzo del detentore degli animali.

3 L’USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un’analisi, l’incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l’incarico può essere impartito a un laboratorio all’estero.

4 Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizoozie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonomamente la collaborazione con i laboratori.

5 L’USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozia, non soggetta all’obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

743 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 314 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

1.  Die Tierseuchenverordnung vom 15. Dezember 1967737 wird aufgehoben.

2.  …738

737 [AS 1967 2042; 1971 371; 1974 840; 1976 1136; 1977 1194 Art. 84 Abs. 1; 1978 325; 1980 1064; 1981 572 Art. 72 Ziff. 4; 1982 1300; 1084 1039; 1985 1346; 1988 206, 800 Art. 89 Ziff. 4; 1990 375; 1991 370 Anhang Ziff. 22, 1333; 1993 920 Art. 29 Ziff. 4, 3373]

738 Die Änderungen können unter  AS 1995 3716 konsultiert werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.