Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 282c Reintroduzione di animali e revoca dei provvedimenti di sequestro

1 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento è vietata la reintroduzione di animali nell’azienda infetta o negli impianti di detenzione infetti di un’azienda per i seguenti periodi:

a.
in caso di comparsa di IHN o VHS: sei settimane;
b.
in caso di comparsa di ISA: tre mesi.

2 In deroga al capoverso 1 il veterinario cantonale può autorizzare la reintroduzione di animali in un’azienda prima del termine del rispettivo periodo di tempo se, per motivi dovuti alle caratteristiche degli impianti di detenzione, per l’eliminazione sicura dei virus è sufficiente un periodo più breve.

3 Quattro settimane dopo la reintroduzione degli animali occorre effettuare una nuova analisi dell’azienda o dell’impianto di detenzione in questione.

4 Dopo la conclusione dei lavori di risanamento il veterinario cantonale trasforma la zona di protezione in una zona di sorveglianza.

5 Se l’analisi dell’azienda risanata di cui al capoverso 3 e le analisi di cui all’articolo 282a capoversi 1 e 2 hanno dato un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il sequestro e la zona di sorveglianza.

669 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 283 Impfungen

Impfungen gegen IHN, VHS und ISA sind verboten.

663 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.