Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 274h Apinella

1 L’USAV gestisce il sistema d’informazione Apinella per il riconoscimento precoce dell’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) di colonie di api. Il sistema contiene i seguenti dati:

a.
degli apicoltori che utilizzano Apinella:
1.
il nome e cognome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail,
2.
i numeri di identificazione dei loro apiari, le loro coordinate e il numero di colonie di api ivi tenute;
b.
la data e il risultato dei controlli delle colonie di api per individuare l’eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.

2 Per i dati di cui al capoverso 1 si applicano i seguenti diritti d’accesso:

a.
gli apicoltori possono trattare i propri dati;
b.
il personale dell’USAV può trattare tutti i dati;
c.
i veterinari cantonali possono consultare i risultati dei controlli delle colonie di api nel rispettivo Cantone.

3 L’USAV è responsabile del rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, alla sicurezza dei dati e alla sicurezza informatica.

4 I dati possono essere conservati per un massimo di 30 anni nel sistema d’informazione. L’archiviazione è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 1998654 sull’archiviazione. I dati resi anonimi possono essere conservati oltre il termine di 30 anni.

5 Il veterinario cantonale è tenuto a cercare apicoltori che accettino di utilizzare Apinella. La loro selezione dovrebbe, nella misura del possibile, consentire una testimonianza rappresentativa della presenza del piccolo coleottero dell’alveare nel Cantone. Il veterinario cantonale notifica all’USAV i dati di cui al capoverso 1 lettera a.

6 Gli apicoltori che hanno accettato di utilizzare Apinella, tra maggio e ottobre devono controllare ogni due settimane le loro colonie di api per individuare l’eventuale infestazione da piccolo coleottero dell’alveare e registrare il risultato del controllo in Apinella.

653 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

654 RS 152.1

Art. 277 Referenzlaboratorium

Das nationale Referenz- und Untersuchungslaboratorium für Seuchen der Wassertiere ist das an der veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Bern angesiedelte Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit.

649 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.