Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

1 Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l’offerta, il trasferimento nonché l’introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti solo se precedentemente puliti e disinfestati.

2 Il veterinario cantonale può autorizzare, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza:

a.
il trasporto di api e di bombi all’interno della zona di protezione o all’interno della zona di sorveglianza;
b.
l’introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione;
c.
l’introduzione di api e di bombi da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza.652

3 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l’ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell’alveare. Negli apiari e nei nidi di bombi in cui non ha diagnosticato l’infestazione installa trappole che controlla regolarmente.

4 Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari e nei nidi di bombi prescelti dal veterinario cantonale l’ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L’USAV fissa in prescrizioni tecniche il numero minimo di apiari da controllare.

5 La primavera successiva alla comparsa dell’epizoozia tutti gli apiari e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale ubicati nella zona di protezione nonché le aziende apicole infestate l’anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell’ispettore degli apiari.

652 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 274f Vorschriften zur Bekämpfung des Befalls mit dem Kleinen Beutenkäfer


Das BLV kann im Einvernehmen mit dem Zentrum für Bienenforschung Vorschriften technischer Art zur Bekämpfung des Befalls mit dem Kleinen Beutenkäfer erlassen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.