Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 267 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
l’uccisione immediata senza spargimento di sangue e l’eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l’uccisione agli animali malati;
c.
la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

2 In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

a.
è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
b.
i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;
c.
se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

3 I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia.

Art. 268 Entschädigung

Tierverluste nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a TSG werden nicht entschädigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.