Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 255 Campo d’applicazione e diagnosi

1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’infezione da Salmonella spp. del pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:611

a.
animali d’allevamento della specie Gallus gallus per la produzione di uova da cova (animali d’allevamento);
b.
galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
c.612
animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso).
d.613
...

2 Un’infezione da Salmonella è diagnosticata quando è stato messo in evidenza l’agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame.614

3 D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’USAV definisce i sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.615

611 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

612 In vigore dal 1° gen. 2008.

613 Abrogata dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

614 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

615 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Art. 256

604 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, mit Wirkung seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.