Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 253 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell’effettivo infetto:

a.
il sequestro semplice di 2° grado;
b.
l’identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
c.608
l’uccisione degli uccelli visibilmente malati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza;
d.
la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
e.
l’analisi degli uccelli morti durante la cura.

2 Egli revoca il sequestro:

a.
per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell’effettivo sono stati eliminati o se un’analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
b.
per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

608 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 254 Entschädigung

Tierverluste nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a und b TSG werden nicht entschädigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.