Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c LFE.
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Chlamydiose der Vögel (Chlamydia psittaci).
594 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
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