Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 248 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre:

a.
la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili;
b.
l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;
c.
l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell’ingrasso.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

a.
la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
b.
nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.

Art. 248a Impfungen

Impfungen gegen APP sind verboten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.