916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)
Art. 248 Caso di epizoozia
1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre:
- a.
- la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcili;
- b.
- l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;
- c.
- l’attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell’agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell’ingrasso.
2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:
- a.
- la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
- b.
- nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.
Art. 248a Impfungen
Impfungen gegen APP sind verboten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.