Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 245e Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre:

a.
che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell’effettivo:
1.
per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell’effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,
2.
le stalle dell’effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;
b.
che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle.

2 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.

3 Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l’immediata macellazione di tutti gli animali dell’effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

5 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato conformemente all’articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Impfungen

Impfungen gegen EP sind verboten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.