Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 244d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di encefalomielite equina venezuelana il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.602

2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a.
lʼaccertamento epidemiologico;
abis.603
l’eliminazione degli animali infetti;
b.
la pulizia e la disinfezione delle stalle;
c.
ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dellʼepizoozia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dellʼeffettivo interessato o la protezione dellʼeffettivo dalle zanzare vettrici.

3 ... 604

4 Egli revoca il sequestro quando lʼanalisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per lʼuomo o per altri animali.

602 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

603 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

604 Abrogato dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 244e Entschädigung

Tierverluste nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a, b und d TSG werden nicht entschädigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.