Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 239f Periodi e territori privi di vettori

1 Dopo avere consultato i Cantoni, l’USAV può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non vi sia stata alcuna attività o vi sia stata un’attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della febbre catarrale ovina o della EHD.593

2 Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

593 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 239g Impfungen

Das BLV kann nach Anhören der Kantone für empfängliche Tiere Impfungen gegen Blauzungen- oder EHD-Viren vorschreiben. In diesem Fall bestimmt es in einer Verordnung die Gebiete, in denen eine Impfung vorgeschrieben ist, sowie Art und Einsatz der Impfstoffe.

582 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 2015, in Kraft seit 1. Dez. 2015 (AS 2015 4255).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.