Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 220 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto. Ordina inoltre:

a.
l’eliminazione degli animali infetti;
b.
l’eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
c.
la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2 Revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi sierologica dell’effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

3 Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell’effettivo devono essere sottoposti a un’ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

Art. 221 Mitwirkung des Beratungs- und Gesundheitsdienstes für Kleinwiederkäuer


Die Kantone können den Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer zur Mitarbeit bei der Durchführung von Sanierungsmassnahmen und der Überwachung der Bestände heranziehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.