Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 189d Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dellʼeffettivo infetto.

2 Ordina inoltre che:

a.
tutti i bovini dellʼeffettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
b.
gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

3 Revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dellʼeffettivo sono stati eliminati; oppure
b.
gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e lʼanalisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dellʼeffettivo ha dato esito negativo.
4 Lʼanalisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo lʼeliminazione dellʼultimo animale infetto o sospetto.

Art. 190 Geltungsbereich und Inkubationszeit

1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Brucellose der Schafe und Ziegen infolge von Infektionen mit Brucella abortus, B. melitensis und B. suis.

2 Die Inkubationszeit beträgt 180 Tage.

532 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.