Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

1 Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.515

1bis Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE516 sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:

a.
nei bovini di tutte le fasce d’età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il cieco e il mesentere;
b.
nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell’apofisi spinale e delle apofisi traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della Crista sacralis mediana e delle ali del sacro.517

2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l’articolo 22 OESA518.519

3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4 L’USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5 Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

515 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

516 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.

517 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

518 RS 916.441.22

519 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 180 Verdachtsfall

1 Klinischer Verdacht auf Traberkrankheit liegt vor, wenn bei Schafen und Ziegen chronischer Juckreiz, zentralnervöse Störungen oder andere für die Traberkrankheit typische Krankheitsmerkmale auftreten.

2 Labordiagnostischer Verdacht auf Traberkrankheit liegt vor, wenn bei Schafen oder bei Ziegen, bei denen kein klinischer Verdacht vorliegt, verändertes Prion-Protein nachgewiesen wurde.

510 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.