Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 176 Diagnosi e prelievo di campioni

1 La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.503

2 I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

3 I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’USAV. I processi d’analisi devono essere approvati dall’USAV.504

4 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.505

503 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

504 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

505 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Art. 177 Überwachung

1 Das BLV legt nach Anhörung der Kantone ein Programm zur Überwachung der Rinder‑, Schaf- und Ziegenbestände fest.

2 Es erstellt nach Anhören der Kantonstierärzte einen Notfallplan für den Fall, dass eine TSE auftritt, die in dieser Verordnung nicht geregelt ist.496

496 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.