Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 165a Tubercolosi negli animali selvatici in libertà

1 In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da tubercolosi in animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

a.
informa immediatamente il servizio cantonale della caccia e gli ambienti venatori;
b.
ordina l’analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti;
c.
informa i detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.

2 In caso di diagnosi di tubercolosi in animali selvatici in libertà, dopo aver consultato l’USAV il veterinario cantonale determina le zone di controllo e di osservazione. In queste ultime prende i seguenti provvedimenti:

a.
ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia;
b.
prende i provvedimenti atti a evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
c.
prende tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l’epizoozia.

3 Nelle zone di controllo e di osservazione può, a livello regionale, ordinare un aumento degli abbattimenti oppure una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.

4 Prende i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.

5 L’USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l’UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.

463 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 166 Diagnose

1 Enzootische Leukose der Rinder (EBL) liegt vor, wenn die blutserologische Untersuchung einen positiven Befund ergeben hat.458

1bis Als empfänglich für die EBL gelten Tiere der Rindergattung, Büffel und Bisons.459

Die Inkubationszeit beträgt 120 Tage.460

458 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

459 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

460 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.